Leggi e regolamenti
Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei (Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16)
Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni (Legge regionale 11 aprile 1995, n. 50)
Norme di prevenzione della Toscana per abbruciamenti e accensioni fuochi
Legge forestale della Toscana (Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39)
Regolamento forestale della Toscana (Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R)
Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali (Legge regionale 13 agosto 1998, n. 60)
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale (Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30)
Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua (Legge regionale 24 luglio 2018, n. 41)
Raccolta funghi
Ecco le disposizioni
In Toscana la raccolta dei funghi epigei è disciplinata dalla .R. 22 marzo 1999 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
Per la raccolta dei funghi sul territorio toscano occorre l’autorizzazione che viene rilasciata dalla Regione Toscana, e non più dal Comune di residenza del richiedente.
L’autorizzazione è valida su tutto il territorio regionale; per la ricerca all’interno dei parchi, nazionali o regionali, occorre prendere visione dei rispettivi regolamenti che possono prevedere ulteriori autorizzazioni e/o modalità di raccolta diverse da quelle fissate dalla legge regionale.
Alcuni comuni hanno applicato delle limitazioni sulla raccolta dal 30 giugno al 31 ottobre dell’anno 2022.
L’attuale disciplina prevede i seguenti adempimenti:
Per i residenti in Toscana
- coloro che vogliono raccogliere i funghi epigei spontanei nel solo territorio del Comune di residenza non sono tenuti a munirsi di alcuna autorizzazione
- coloro che vogliono raccogliere i funghi epigei spontanei al di fuori del Comune di residenza sono tenuti ad effettuare un versamento sul conto corrente postale n. 6750946 intestato a Regione Toscana, un bonifico tramite codice IBAN (IT87 P076 0102 8000 0000 6750 946), oppure un versamento tramite IRIS, la piattaforma della Regione Toscana per i pagamenti su servizi toscana
La ricevuta deve riportare la causale ‘Raccolta funghi’ e le generalità del raccoglitore e va conservata e portata con sé al momento della raccolta, insieme a un documento di riconoscimento.
Per ottenere l’autorizzazione devono essere versati i seguenti importi:
- Euro 13,00 per l’autorizzazione personale semestrale
- Euro 25,00 per l’autorizzazione personale annuale
Nel caso di residenza in territori classificati montani tali importi sono ridotti del 50%. Di analoga riduzione beneficiano i soggetti di età compresa fra i 14 ed i 18 anni in possesso dell’attestato di frequenza ai corsi di cui all’art. 17 della legge regionale n. 16 /1999.
Per i non residenti in Toscana
I non residenti in Toscana devono utilizzare l’autorizzazione turistica.
Anche in questo caso il versamento deve essere effettuato sul conto corrente postale n. 6750946 intestato a Regione Toscana, oppure con bonifico tramite codice IBAN (IT87 P076 0102 8000 0000 6750 946)
Gli importi sono pari a:
- Euro 15,00 per l’autorizzazione turistica giornaliera;
- Euro 40,00 per l’autorizzazione turistica valida per 7 giorni consecutivi.
- Euro 100,00 per l’autorizzazione turistica valida un anno.
La data o l’indicazione della settimana devono essere obbligatoriamente aggiunte nella causale dopo la dicitura ‘Raccolta funghi’.
Occorre inoltre ricordare che:
I dati della persona che effettuerà la raccolta devono essere riportati sul bollettino in tutte le parti che lo compongono; analogamente, nel caso di versamento effettuato da chi esercita la potestà genitoriale per conto di minori di anni diciotto, dovranno essere riportate le generalità del minore.
La ricevuta del versamento va conservata e portata con se al momento della raccolta dei funghi unitamente a un documento di riconoscimento.
Si consiglia di dotarsi di copia della ricevuta, che resta l’unica prova del versamento effettuato, e che potrà essere esibita in sostituzione dell’originale in caso di smarrimento, furto etc. Si ricorda che l’amministrazione regionale non rilascia copie dei pagamenti.